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Rendiconti dello Stato dal 1998 al 2004 (Riforma Ciampi)

 

Intro


Il Rendiconto generale dello Stato è composto dal conto del bilancio (Parte I) e dal conto generale del patrimonio dello Stato (Parte II). A partire dal 1998, la Legge 94/1997 (Riforma Ciampi), introduce nell'ordinamento italiano il sistema unico di contabilità economico-analitica per centri di costo che si pone in stretta integrazione sia con il processo di formazione del bilancio, sia con il sistema di controllo interno di gestione. Inoltre, trova attuazione per la prima volta nell’ordinamento italiano la distinzione tra bilancio per la votazione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione.

Il bilancio cambia anche nella struttura, infatti, si prevede la ripartizione delle entrate in:

  • titoli, a seconda che siano di natura tributaria, extra tributaria o che provengano dall’a lienazione e dall’ammortamento di beni patrimoniali, dalla riscossione di crediti o dall’accensione di prestiti;
  • unità previsionali di base (UPB), che raggruppano aree omogenee di attività relative alle competenze istituzionali di ciascun Ministero (in linea di massima, a ciascuna attività corrisponde un unico centro di responsabilità amministrativa);
  • categorie, secondo la natura dei cespiti;
  • capitoli, secondo il rispettivo oggetto ai fini della rendicontazione (non costituiscono unità di voto parlamentare).

Le spese sono articolate in:

  • funzioni-obiettivo, individuate in modo tale da definire le politiche pubbliche di settore e misurare il prodotto delle attività amministrative;
  • unità previsionali di base, suddivise a loro volta in unità di spesa corrente e in unità di spesa in conto capitale ai fini dell’approvazione parlamentare. Ad un livello ulteriore, le unità relative alla spesa corrente sono suddivise in unità per le spese di funzionamento, per interventi, per il rimborso dei prestiti e quelle relative agli oneri per gli ammortamenti. Le unità relative alla spesa di conto capitale sono a loro volta disaggregate tra le partite che attengono agli investimenti diretti e indiretti, alle partecipazioni azionarie e ai conferimenti, nonché ad operazioni per concessioni di crediti;
  • capitoli, secondo l’oggetto, il contenuto economico e funzionale e il carattere obbligatorio o discrezionale della spesa.

Anche a seguito di tali modifiche, il Rendiconto generale dello Stato subisce diverse innovazioni.

Il conto del bilancio (Parte I) si compone di diversi volumi e tomi.

Il primo volume, diviso in tomi, riporta:

  • la relazione illustrativa riferita alle Amministrazioni dello Stato che è seguita da tabelle riassuntive e da allegati. La relazione introduce i valori delle previsioni iniziali e definitive con l’evidenziazione delle variazioni apportate. L’analisi è svolta separatamente per la gestione di competenza, dei residui e di cassa. In particolare, per le spese di competenza e per i residui passivi viene proposta anche un’analisi economica e una per funzioni-obiettivo. Tra i numerosi allegati alla relazione si annoverano: lo sviluppo delle risultanze del consuntivo all’entrata (con evidenza delle variazioni per provvedimento, titoli e categorie); la ripartizione per Ministeri delle risultanze di consuntivo della spesa; la classificazione economica e funzionale delle spese finali dello Stato (con un’analisi separata relativa alle funzioni obiettivo); le variazioni delle spese per titoli, categorie economiche e provvedimenti, lo sviluppo per Ministeri e per voci economiche dei residui passivi; infine, una relazione sui residui delle Amministrazioni ed Aziende autonome;
  • il disegno di Legge relativo al Rendiconto generale dello Stato;
  • la decisione della Corte dei Conti e le note informative al Parlamento che sono predisposte dal Governo per dare conto delle osservazioni sollevate dalla Corte stessa.

Il secondo volume del conto del bilancio riporta i consuntivi dell’entrata e della spesa (divisi per Ministeri) articolati per unità previsionali di base. Seguono delle tabelle riassuntive strutturate per categorie e centri di responsabilità.

La rimanente parte del conto del bilancio contiene:

  • i prospetti dimostrativi secondo quanto disposto dall’art 147 del regolamento per l’a mministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 827/1924 attuativo del Regio Decreto 2440/1923);
  • per il consuntivo dell’entrata, la disaggregazione delle unità previsionali in capitoli ed articoli. In allegato, vi è un prospetto sulla dimostrazione delle somme rimaste da versare (con la distinzione tra le somme dovute dai contabili erariali e quelle acquisite direttamente dalle regioni) e uno sulle somme rimaste da riscuotere ridotte ai sensi dell’art 268 del Regio Decreto 827/1924.
  • per i consuntivi di tutti gli stati di previsione della spesa (Ministeri), la scomposizione delle unità previsionali in capitoli e la presentazione dei Rendiconti delle Amministrazioni e delle Aziende autonome afferenti ad ogni Ministero. Inoltre, in attuazione dell’art. 13, titolo IV del Decreto Legislativo del 7 agosto 1997, n. 279, è predisposto un prospetto denominato “ monitoraggio delle principali leggi di spesa” a corredo del consuntivo di ogni singola amministrazione. Tale elaborato analizza lo stato di attuazione delle leggi di spesa permettendo una valutazione economica e finanziaria degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da realizzare.

Infine, un’apposita appendice riporta l’esplicitazione dei dati di consuntivo secondo la classificazione per funzioni-obiettivo (COFOG) articolati fino al quarto livello.

Il conto del patrimonio (Parte II) è costituito da un volume unico.

La Legge 468/1978 descrive il contenuto del conto del patrimonio, che comprende:

  • le attività e le passività finanziarie e patrimoniali con le variazioni derivanti dalla gestione del bilancio e quelle verificatesi per qualsiasi altra causa. Il Decreto Legislativo 279/1997, dispone che anche i beni di cui all’Art. 822 del Codice civile (demanio pubblico) siano valutati in base a criteri economici ed inseriti nel Conto generale del patrimonio dello Stato.
  • la dimostrazione dei vari punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

Il conto del patrimonio riporta, in una nota introduttiva, i risultati generali della gestione patrimoniale con degli approfondimenti sugli aumenti e sulle diminuzioni della consistenza del patrimonio dello Stato. Vengono inoltre riportati gli elementi di concordanza con il conto del bilancio e la situazione del Tesoro.

Il conto è quindi è articolato in:

  • conti generali del patrimonio (attività finanziarie, crediti e partecipazioni, beni patrimoniali mobili ed immobili, passività patrimoniali);
  • punti di concordanza tra gli accertamenti di competenza del bilancio ed il conto del patrimonio (secondo quanto previsto dalla Legge del 5 agosto 1978, n. 468);
  • conto generale delle rendite e delle spese e di altri aumenti e diminuzioni patrimoniali;
  • attività e passività dei Ministeri (con evidenza della variazione rispetto all’esercizio precedente).

Nell’ultima parte del volume vi è il conto del dare ed avere del tesoriere centrale e dell'istituto bancario che svolge il servizio di tesoreria provinciale, del contabile del portafoglio e del cassiere speciale per i biglietti e le monete a debito dello Stato. In allegato al conto del tesoriere vi è il movimento generale di cassa e la situazione del Tesoro, nonché la situazione dei debiti e crediti di tesoreria.

In allegato al conto del patrimonio vengono forniti i rendiconti patrimoniali delle Aziende e delle Amministrazioni autonome.