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Piano dei conti integrato

Intro


Il piano dei conti integrato, costituito dall’elenco delle voci del bilancio gestionale finanziario e dei conti economici e patrimoniali, definito in modo da consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali è unico e obbligatorio per tutte le amministrazioni pubbliche (con i necessari adeguamenti in considerazione delle caratteristiche peculiari dei singoli comparti) e rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica.

E’ previsto solo per le amministrazioni pubbliche in contabilità finanziaria ed è stato elaborato in funzione delle esigenze del monitoraggio della finanza pubblica.
Il livello minimo di articolazione del piano dei conti, ai fini del raccordo con i capitoli e, ove previsti, con gli articoli, è costituito almeno dal quarto livello. Ai fini della gestione gli enti territoriali in contabilità finanziaria fanno riferimento anche al quinto livello del piano dei conti.

Sono di seguito consultabili le versioni aggiornate del piano dei conti integrato sperimentale delle Regioni e del piano dei conti integrato sperimentale degli Enti locali predisposte dal gruppo di lavoro bilanci, secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 4, del DPCM 28 dicembre 2011 concernente le modalità della sperimentazione e il piano dei conti integrato degli enti territoriali in contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 6 del decreto legislativo n 118 del 2011, integrato e corretto dal decreto legislativo n. 126 del 2014.

L’adozione del piano dei conti integrato di cui al citato allegato n. 6, può essere rinviata all’ anno 2016, con l’esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal decreto legislativo n. 118 del 2011.