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Ministero dell'Economia e delle Finanze
100° anniversario Legge di contabilità generale dello Stato
1923 - 2023: Ricorrono i 100 anni del Regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440
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La Nota integrativa, prevista dalla legge di riforma della contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, è un documento di ausilio alla programmazione dell’impiego delle risorse pubbliche. Esso completa e arricchisce le informazioni relative al Bilancio e al Rendiconto generale dello Stato e rappresenta l’elemento di collegamento tra la programmazione di bilancio e quella strategica, nonché con il ciclo della performance. Questo costituisce lo strumento attraverso il quale ciascun Ministero illustra, in relazione ai programmi di spesa, i criteri di formulazione delle previsioni, gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori idonei alla loro misurazione. Questi elementi sono volti a consentire decisioni più informate sull’allocazione complessiva delle risorse al momento della presentazione del Disegno di legge di bilancio e per rendere conto, a fine esercizio, dei risultati ottenuti tramite l’attuazione delle politiche e delle attività previste dalle amministrazioni.
Il contenuto delle Note integrative è stabilito per il bilancio di previsione dall’art. 21, comma 11 lettera a) e per il rendiconto dall’articolo 35, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recentemente integrati e modificati dal Decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90 e dalla successiva Legge 4 agosto 2016, n. 163, che ha adeguato i contenuti della legge di bilancio in attuazione della delega di cui all'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Le innovazioni apportate alla struttura del bilancio dello Stato, in particolare con l’introduzione delle “azioni” quali aggregati di bilancio sottostanti i programmi di spesa, hanno comportato, oltre una migliore leggibilità della finalità della spesa, una profonda revisione della struttura delle Note Integrative, che a partire dal Disegno di legge di bilancio (DLB) 2018-2020 dovranno essere elaborate per Missioni, Programmi e con riferimento alle azioni del bilancio.
Per garantire l’integrazione tra il ciclo del bilancio, della programmazione strategica e della performance di cui al decreto legislativo n. 150/2009 e successive modificazioni, le amministrazioni si avvalgono di un quadro strategico di riferimento unico per la predisposizione dei relativi adempimenti. Un ciclo coordinato prende avvio dall’individuazione delle finalità della spesa pubblica e delle priorità politiche coerenti con la programmazione finanziaria declinata nel Documento di economia e finanze per il successivo triennio. Tali indicazioni, eventualmente rafforzate dagli indirizzi del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 286/1999 e da Atti di indirizzo dei singoli Ministeri, consentono di individuare gli obiettivi strategici. L’assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni tramite il bilancio riguarda il perseguimento degli obiettivi strategici collegati alle priorità politiche e degli obiettivi strutturali dell’amministrazione. Tali obiettivi dovrebbero riguardare, in particolare, l’erogazione di servizi alla collettività e gli effetti finali degli interventi sull’economia e sulla società.