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Comunicato per il Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (commi da 1 a 7 dell’articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

Patto di stabilità interno “orizzontale nazionale” (commi da 1 a 7 dell’articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44).

E’ stato messo in linea nel sito web appositamente previsto per il patto di stabilità interno il modello per l’acquisizione delle informazioni concernenti il cosiddetto patto di stabilità interno “ orizzontale nazionale”.

Il comune che prevede di conseguire, nel 2015, un differenziale positivo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sito web

https://pattostabilitainterno.rgs.mef.gov.it/Patto, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015, l’entità dello spazio finanziario che è disposto a cedere.

Il comune che prevede di conseguire, nel 2015, un differenziale negativo rispetto all’obiettivo del patto di stabilità interno può richiedere, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il citato sito web, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015, lo spazio finanziario di cui necessita per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale.

Il comune che nel 2015 riceve spazi finanziari, nei due anni successivi, aumenta (peggiora) il proprio obiettivo di un importo complessivo pari agli spazi finanziari ricevuti. Il comune che nel 2015 cede spazi finanziari, nel biennio successivo, riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti.

Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l’attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l’entità degli spazi ceduti superi l’ammontare degli spazi finanziari richiesti, l’u tilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Si prega di prestare attenzione alla correttezza delle richieste, anche con riferimento all’u nità di misura atteso che le richieste vanno espresse in euro.

Si rammenta, infine, che, decorsa la data del 15 giugno 2015, non è più possibile rettificare i dati . Il miglioramento (o il peggioramento) dell’obiettivo dell’anno in corso e del biennio successivo conseguente al patto nazionale è operato sulla base dei predetti dati.

La variazione dell’obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017).

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio 2015, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell’obiettivo, con riferimento all’anno in corso e al biennio successivo. La rimodulazione dell’obiettivo conseguente all’applicazione del meccanismo di compensazione nazionale “orizzontale” trova evidenza nel modello di calcolo degli obiettivi programmatici.

Il rappresentante legale, il responsabile del servizio finanziario e l’organo di revisione economico finanziario attestano, con la certificazione di cui al comma 20 dell’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che i maggiori spazi finanziari sono stati utilizzati esclusivamente per effettuare spese per il pagamento di residui passivi di parte capitale. In assenza di tale certificazione, nell’anno di riferimento, non sono riconosciuti i maggiori spazi finanziari ricevuti, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.

Il modello del monitoraggio, MONIT/15, prevede la rilevazione, nella voce “PagRes”, dei pagamenti di residui passivi di parte capitale di cui al comma 6 dell’articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012. Gli spazi finanziari acquisiti e non utilizzati per il pagamento di residui passivi di parte capitale non potendo essere utilizzati per altre finalità, sono recuperati, in sede di certificazione, determinando un peggioramento dell’obiettivo 2015, mentre restano validi i peggioramenti dei saldi obiettivi del biennio successivo.