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Circolare del 4 marzo 2015, n. 10

Leggi pluriennali di spesa – adempimenti previsti dalla legge n. 196 del 2009, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39. Ulteriori disposizioni introdotte dal DL 95 del 2012 e successive modificazioni.

Intro


L'art. 10 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede, al comma 3, che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza sia corredata da relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali.

Alle relazioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, allega, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10 bis, un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale. Il successivo comma 5 dell'art. 10-bis prevede, infine, che nell'ambito delle leggi pluriennali di spesa sia esposta in apposita sezione del quadro riassuntivo la ricognizione puntuale dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

L’attività sottostante la predisposizione dei documenti a corredo della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, è in continua evoluzione a causa dei miglioramenti espositivi che ogni anno si rendono necessari per ottimizzare la qualità e l’analisi delle informazioni richieste dalla normativa. Negli anni scorsi, infatti, con l’assidua collaborazione degli utenti delle Amministrazioni coinvolte e degli Uffici centrali del bilancio, è stata revisionata la base dati per una più corretta classificazione delle autorizzazioni di spesa pluriennali al fine di distinguere appropriatamente le leggi pluriennali di spesa dai contributi pluriennali.

A seguito di un ulteriore processo di analisi e revisione dei dati inseriti nell’applicativo nella passata rilevazione e tenuto conto, delle problematiche segnalate dai vari utenti durante la fase di acquisizione dei dati, si è provveduto a ridefinire, in maniera puntuale, il contenuto dei campi già presenti nelle diverse sezioni dei modelli di rilevazione, soprattutto per avere una maggiore completezza e coerenza delle informazioni, in particolar modo contabili.

In materia di autorizzazioni di spesa pluriennale, si ritiene opportuno segnalare le disposizioni di cui all’art. 6 commi 15 e 16 del decreto legge n. 95 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, relativamente alla flessibilità degli stanziamento di bilancio.

La norma in parola prevede la facoltà per le amministrazioni di proporre, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, rimodulazioni in senso “orizzontale” delle previsioni di spesa di leggi pluriennali, in particolare: la reiscrizione di stanziamenti totalmente non impegnati a rendiconto, nella competenza dell’esercizio successivo a quello terminale delle stesse autorizzazioni (comma 15 ); la rimodulazione degli stanziamenti di competenza negli anni ricompresi nel bilancio pluriennale, nel rispetto del limite complessivo della spesa autorizzata (comma 16).