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Circolare del 4 agosto 2014, n. 23

Definizione delle procedure di recupero presso gli enti i cui debiti commerciali sono stati oggetto di compensazione da parte dei relativi creditori ai sensi dell’articolo 28-quater del DPR 602/1973, in caso di mancato spontaneo pagamento agli agenti della riscossione.

Intro


L’articolo 28-quater del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, prevede che i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.

In attuazione del predetto articolo, sono stati emanati i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012, recante “Modalità con le quali i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” e del 19 ottobre 2012 recante le modalità per la compensazione dei crediti nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

L’articolo 5 del citato decreto ministeriale del 25 giugno 2012 stabilisce le procedure per la riscossione delle somme presso gli enti i cui debiti siano stati oggetto di compensazione.

In particolare, il comma 1 stabilisce che “L'ente debitore è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della certificazione utilizzato in compensazione, entro 12 mesi dalla data di rilascio della certificazione stessa”. Il comma 2 dispone altresì che “In caso di mancato pagamento spontaneo da parte dell'ente debitore dell'importo oggetto di certificazione utilizzato in compensazione, l'agente della riscossione ne dà comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo oggetto della compensazione è recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente territoriale a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Dai recuperi di cui al presente comma sono escluse le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Qualora il recupero non sia stato possibile, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del titolare del credito, alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.”

La presente circolare è volta a fornire indicazioni operative alle istituzioni coinvolte nel processo di recupero delle somme nonché agli enti debitori.