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Circolare del 4 marzo 2013, n. 11

Leggi pluriennali di spesa - adempimenti previsti dalla legge n. 196 del 2009, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39. Ulteriori disposizioni introdotte dal DL 95 del 2012.

Intro


Com'è noto, l'art. 10 bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, come modificato dalla legge 7 aprile 2011, n. 39, prevede, al comma 3, che la Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza sia corredata da relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e dalle relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali.

Alle relazioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, allega, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 10 bis, un quadro riassuntivo di tutte le leggi di spesa a carattere pluriennale. Il successivo comma 5 dell'art. 10-bis prevede, infine, che nell'ambito delle leggi pluriennali di spesa sia esposta in apposita sezione del quadro riassuntivo la ricognizione puntuale dei contributi pluriennali iscritti nel bilancio dello Stato.

Anche quest'anno l'applicativo GLPS "Gestioni Leggi pluriennali di spesa" fornirà funzionalità ulteriori per facilitare l'inserimento dei dati richiesti. Inoltre, le novità normative di cui al comma 15 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, forniscono la facoltà, in ordine alle autorizzazioni di spese pluriennali, di reiscrivere, con legge di bilancio, dopo l'anno terminale, gli stanziamenti annuali di competenza totalmente non impegnati alla chiusura dell'esercizio. Detta facoltà è concessa per i tre anni successivi a quello di prima iscrizione in bilancio della spesa.

La disposizione ha lo scopo di spostare in avanti nel tempo la possibilità di impegnare contabilmente gli stanziamenti di bilancio, avvicinando sostanzialmente tale adempimento alla effettiva scadenza giuridica dell'obbligazione di spesa. Ciò dovrebbe evitare l'assunzione giuridica di impegni, senza i richiesti presupposti giuridici, finalizzata soltanto a scongiurare il verificarsi di non volute economie di bilancio che, di fatto, sottraggono risorse finanziarie alla realizzazione degli interventi.