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Circolare del 23 luglio 2012, n. 24

Previsioni di bilancio per l’anno 2013 e per il triennio 2013 – 2015 e Budget per il triennio 2013 - 2015 - Indicazioni per l’attuazione delle riduzioni di spesa, di cui agli articoli 1, 7 e 8 del decreto-legge n. 95 del 2012.

Intro


Il disegno di legge di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 dovrà essere predisposto con l'esigenza di garantire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, per il conseguimento degli obiettivi che il Paese si è impegnato a raggiungere in sede europea. Per tale finalità è stato recentemente adottato dal Governo il decreto-legge n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini).

Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, quale componente essenziale della manovra di finanza pubblica per il triennio 2013-2015, dovrà pertanto essere improntato al rigore finanziario e predisposto in coerenza con gli interventi previsti. Come già accaduto per la prima volta in occasione della predisposizione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2012 e per il triennio 2012-2014, il quadro normativo di riferimento è quello risultante dalle modifiche alla legge n. 196 del 2009 introdotte dalla successiva legge n. 39 del 2011, per tenere conto del cosiddetto 'Semestre europeo' nella predisposizione dei documenti programmatici (Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento) e nei tempi della loro presentazione alle Camere (rispettivamente 10 aprile e 20 settembre di ciascun anno); nulla è mutato sulla struttura del bilancio, che rimane articolata in Missioni e Programmi ai sensi degli articoli 21 e 25 della citata legge n. 196, né nella formulazione del Budget economico triennale 2013-2015.

Un elemento di novità del contesto in cui si colloca il disegno di bilancio per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015 è rappresentato dalla Legge Costituzionale n. 1 del 2012 che introduce nella Carta costituzionale il principio dell'equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio, da assicurare tenendo conto degli effetti del ciclo economico e delle misure non strutturali, nonché la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni; la norma dispone inoltre la revisione di alcuni precetti dell’articolo 81, conferendo, in particolare, carattere sostanziale alla legge di bilancio attraverso la soppressione del comma terzo che disponeva che con la legge di bilancio non si potessero istituire nuovi tributi e nuove spese.

La definizione compiuta della nuova disciplina e il contenuto del bilancio dovranno comunque essere disciplinati con legge da approvare a maggioranza assoluta dei componenti delle Camere entro febbraio 2013. Rimane pertanto fissato che fino alla definizione della nuova disciplina si continuino ad applicare le norme previste dalla legislazione vigente, in un’ottica di mantenimento degli equilibri di finanza pubblica così come previsto dai recenti documenti di programmazione economica e finanziaria.

Il disegno di legge di bilancio viene presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno. Esso rappresenta lo strumento con cui finalizzare l'allocazione delle risorse e assume un carattere non meramente formale. Con la legge di bilancio, infatti, possono essere proposte rimodulazioni di spese previste da leggi vigenti (fattori legislativi). La presente circolare, con i suoi allegati, fornisce, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 196, indirizzi e chiarimenti per la predisposizione del bilancio a legislazione vigente per l'anno 2013 e per il triennio 2013-2015. In coerenza con la funzione programmatoria di medio periodo del bilancio, le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando alle previsioni di competenza anche quelle di cassa, stabilendo le priorità degli obiettivi da raggiungere, quantificando, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei Programmi, le risorse necessarie per il loro raggiungimento

. A tal fine anche per l’esercizio 2013 potranno essere avanzate, rispetto alla legislazione vigente, proposte di rimodulazione delle stesse risorse, ai sensi dell'articolo 23 della legge 196, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, nonché, secondo le indicazioni recate dall'articolo 10, comma 14, del decreto-legge n. 98 del 2011 e, da ultimo, in base a quanto stabilito dall’articolo 6, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012. Le previsioni in termini di cassa dovranno rispecchiare le reali necessità di pagamento delle Amministrazioni nel corso degli esercizi di riferimento, tenendo conto della concreta capacità di spesa delle stesse, e della necessità di operare il graduale smaltimento dei residui. Infine, particolare attenzione meritano le Note integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) della legge 196, nelle quali le Amministrazioni individuano gli obiettivi concretamente perseguibili, sottostanti ai Programmi di spesa, e i relativi indicatori di risultato, in coerenza con le risorse a disposizione sui Programmi di pertinenza. Esse costituiscono lo strumento di collegamento fra la programmazione di bilancio e quella strategica.