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Circolare del 2 luglio 2010, n. 28

Previsioni di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011 - 2013. Budget per il triennio 2011 - 2013

Intro


Nella circolare sono indicati i criteri generali che dovranno seguire le Amministrazioni centrali per effettuare le loro proposte relative al bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013.

 

Il disegno di legge di bilancio per l'anno 2011 e per il triennio 2011-2013 dovrà essere predisposto con l'esigenza di garantire una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica e per completare l'opera avviata con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, per il conseguimento degli obiettivi che il Paese si è impegnato a raggiungere in sede europea.

Il disegno di legge costituisce, inoltre, uno dei principali strumenti per realizzare le potenzialità delle innovazioni introdotte con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità e finanza pubblica.

La citata nuova legge conferma la classificazione delle risorse pubbliche secondo i due livelli di aggregazione: le Missioni, che rappresentano «le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa» e i Programmi che sono «aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni».

La stessa stabilisce che i programmi costituiscono, nel nuovo ordinamento, l'unità di voto parlamentare, nonché, che la realizzazione di ciascun programma sia affidata ad un unico centro di responsabilità amministrativa.

A tal fine la Ragioneria Generale dello Stato ha condotto, in condivisione con le Amministrazioni centrali dello Stato, una azione diretta alla loro revisione per renderli coerenti con le indicazioni di cui all'art. 21, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il disegno di legge deve essere presentato al Parlamento entro il 15 ottobre di ogni anno e lo slittamento del termine rappresenta altra novità di rilievo introdotta dalla legge 196, che attribuisce al bilancio una effettiva funzione programmatoria di medio periodo; infatti le Amministrazioni dovranno fornire le proposte per ciascuno dei tre esercizi considerati nel bilancio di previsione, affiancando le previsioni di competenza a quelle di cassa.

Assumono particolare rilevanza le note integrative, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a), della legge 196, le quali sostituiscono le note preliminari previste dalla abrogata legge n. 468 del 1978 e per la prima volta vengono redatte su base triennale.

Infine, ulteriore elemento innovativo è il budget dei costi di ciascuna Amministrazione nel quale occorre formulare le previsioni economiche riferite al triennio.