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Circolare del 27 gennaio 2009 n. 2

Circolare concernente il ''patto di stabilità interno'' per gli anni 2009-2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Intro


La circolare n. 2/2009, emanata dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 27 gennaio 2009, concerne il "patto di stabilità interno" per gli anni 2009-2011 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, disciplinato dall'art. art. 77-bis, commi da 2 a 31, della legge n. 133 del 2008, come modificato dalla legge n. 203 del 2008 (legge finanziaria 2009).
Il documento, contiene criteri interpretativi per l'applicazione del patto di stabilità interno da parte degli enti locali anche alla luce delle novità previste rispetto alle regole degli anni precedenti.

In particolare, la normativa prevede:

  • che il saldo obiettivo sia ottenuto sommando al saldo del 2007, espresso in termini di competenza mista, un valore pari al concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto. A tal fine sono stati individuati quattro gruppi di enti in funzione del segno del saldo di competenza mista registrato nel 2007 ed in funzione del rispetto o meno delle regole del patto di stabilità del 2007. Per gli enti appartenenti a ciascuno dei quattro gruppi è stata individuata la variazione del saldo 2007 da conseguire al fine della determinazione del singolo saldo programmatico;
  • a decorrere dal 2009, un meccanismo di premialità per gli enti virtuosi individuati in base al loro posizionamento rispetto a due indicatori economico-strutturali: indicatore di rigidità strutturale e indicatore di autonomia finanziaria; agli enti virtuosi è concesso un beneficio sul saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto.
  • l'introduzione, a decorrere dal 2010, di misure volte a contenere la dinamica di crescita del debito degli enti locali, in linea con i medesimi obiettivi di crescita del debito indicati nel DPEF;
  • per gli enti inadempienti al patto 2008/2011, un diverso sistema sanzionatorio che opera mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, il blocco delle assunzioni, la limitazione alla crescita delle spese correnti, il divieto all'indebitamento e la riduzione delle indennità degli amministratori; alla Corte dei conti continua ad essere affidato il compito di accertare il mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno e la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni;
  • che il monitoraggio del patto di stabilità interno sia effettuato con cadenza semestrale e non più trimestrale;
  • che gli enti commissariati ai sensi dell'art. 141 del TUEL siano soggetti a partire dal 2009 al patto di stabilità interno.