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Circolare del 14 novembre 2003 n. 46

Obbligo di comunicazione delle spese pubblicitarie degli Enti pubblici. Art. 5 della Legge 25 febbraio 1987, n 67

Intro


La circolare in oggetto raccomanda alle Amministrazioni vigilanti di far sì che le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali rispettino l'obbligo di comunicare entro il 31 marzo di ogni anno all'Autorità garante per le comunicazioni le spese destinate alla pubblicità nel corso dell'esercizio precedente, pena la comminazione di sanzioni amministrative e pecuniarie.

Si raccomanda anche di far rispettare anche l'obbligo di legge - per tutti i soggetti citati eccetto che per gli enti pubblici non economici - di destinare alla pubblicità su quotidiani e periodici una quota non inferiore al 50% delle somme iscritte nel capitolo di bilancio per spese pubblicitarie.

Tale circolare è motivata dal fatto che per il 2002 le suddette dichiarazioni non risultano pervenute