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Bilancio - Invio telematico

Intro


L’articolo 15 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) reca disposizioni speciali e transitorie in materia di monitoraggio dei conti pubblici, prevedendo l’invio telematico alla Ragioneria generale dello Stato dei dati dei bilanci di previsione, delle relative variazioni e dei conti consuntivi delle Amministrazioni pubbliche nonché degli enti e società per i quali è comunque previsto l’invio dei bilanci ai Ministeri vigilanti; sono, pertanto, esclusi gli enti e organismi pubblici territoriali e loro associazioni, nonché gli enti ed organismi dagli stessi vigilati posto che per l’acquisizione dei relativi dati contabili si applica il DM 12 maggio 2016.

La Determina del Ragioniere generale dello Stato n. 0037547 del 26 Aprile 2010 indica gli schemi e le modalità operative necessarie per l’invio telematico dei dati relativi ai bilanci e di tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Ragioneria generale dello Stato.

Tali disposizioni saranno operative fino alla emanazione del nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici in contabilità finanziaria di cui all’a rticolo 4, comma 3, punto b, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.