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Fabbisogni, programmazione delle assunzioni e reclutamento di personale

Intro


Dagli anni 80, al fine di contenere la spesa di personale delle pubbliche amministrazioni, in occasione delle manovre di finanza pubblica, vengono previste disposizioni intese a limitare le assunzioni di personale a tempo indeterminato.

Nel corso degli anni si sono alternati interventi intesi a prevedere il blocco totale delle assunzioni con deroghe specificamente individuate nelle stesse leggi finanziarie e misure più flessibili rivolte a prevedere obiettivi percentuali di contenimento del numero dei dipendenti.

Con la finanziaria per l'anno 2000 (l.n. 449/1997) è stato avviato un sistema programmatorio delle assunzioni con obiettivi percentuali di contenimento del numero di dipendenti.

Sulla base della normativa vigente (art. 1, comma 96, della l. n. 311 del 2004 art. 1, comma 513 l. 296/2006), anche per l'anno 2007, proseguendo un disegno già avviato con le leggi finanziarie degli anni precedenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004 (amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, Agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca ed enti di cui all'art. 70, comma 4 del d.lgs. 165/2001) per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza, in deroga al blocco, possono procedere ad assunzioni secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3 - ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (DPR autorizzatorio previa delibera del Consiglio dei Ministri). In sede di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni si deve tener conto delle priorità di cui all'art. 1, comma 97, della 311/2004, così come integrate da ultimo dal comma 540, articolo 1, della legge 296/2006;

Sono comunque consentite le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e le procedure di mobilità tra amministrazioni assoggettate a disposizioni limitative delle assunzioni. Inoltre, a seguito del parere del Consiglio di Stato n. 3556/2005 del 9 novembre 2005 sono equiparate alle assunzioni i cosiddetti passaggi di area del personale (la c.d. mobilità verticale).

Una delle rilevanti novità introdotte dalla legge finanziaria per il 2007, riguarda il processo di stabilizzazione di personale che abbia maturato rapporti di lavoro a tempo determinato non inferiori al triennio, previsto dall'art. 1, comma 519, della legge n. 296 del 2006 (su tale punto si rinvia alla direttiva n. 7 del 30 aprile 2007 del Ministro per le Riforme e le innovazioni nella p.a.).

Ulteriori novità previste dalla legge finanzia per il 2007 riguardano:

  • le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 528 e 536, (vedasi nota circolare UPPA n. 6/2007);
  • il processo di stabilizzazione del personale appartenente al settore della ricerca, sulla base di quanto previsto dall'art. 1 , comma 520 (su tale punto si rinvia alle note circolari UPPA - RGS n. 8/2007 e n. 9/2007 - Stabilizzazioni ed assunzioni presso gli Enti di ricerca). 
  • gli adempimenti connessi alla instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 1180, (su tale questione si rinvia alla circolari del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 gennaio e del 14 febbraio 2007).