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La legge di stabilità - Anno 2016

Intro


La legge di stabilità, insieme alla legge di bilancio, costituisce la manovra di finanza pubblica per il triennio di riferimento e rappresenta lo strumento principale di attuazione degli obiettivi programmatici definiti con la Decisione di finanza pubblica. Essa sostituisce la legge finanziaria e rispetto a quest'ultima prevede novità sia in ordine ai tempi di presentazione sia in merito ai contenuti.

Il disegno di legge di stabilità viene presentato in Parlamento entro il 15 ottobre (in passato era il 30 settembre), un mese dopo la data di presentazione della Decisione di finanza pubblica.

La modifica dei termini di presentazione dei due documenti tende ad avvicinare il momento della programmazione a quello di definizione della manovra di finanza pubblica. Ciò consente di disporre di un quadro macroeconomico e di bilancio più stabile, ma richiede anche che i contenuti della manovra siano maggiormente dettagliati nel corso della definizione del documento di programmazione. Risulta, infatti, più breve lo spazio che intercorre tra la data di

approvazione della DFP e quella di presentazione della legge di stabilità, con una compressione del lasso temporale entro il quale definire puntualmente le misure che dovranno far parte della manovra di fine anno.

La legge di stabilità presenta poi un contenuto più snello rispetto a quello della precedente legge finanziaria. Restano escluse dal suo contenuto le norme a carattere ordinamentale o organizzatorio, anche qualora esse si caratterizzino per un rilevante miglioramento dei saldi; le norme di delega nonché quelle relative ad interventi di natura localistica o micro settoriale. Gli interventi di sostegno e sviluppo dell'economia dovranno trovare collocazione in appositi disegni di legge collegati, e pertanto al di fuori della legge di stabilità.

Per quanto riguarda la struttura complessiva della legge, si conferma la sua suddivisione in articolato e tabelle. Nella prima sezione, essa riporta: il livello massimo del saldo netto da finanziarie e del ricorso al mercato; la variazione delle aliquote delle imposte; l'importo dei fondi speciali; l'importo complessivo destinato al rinnovo dei contratti pubblici; le norme eventuali necessarie all'attuazione del Patto di stabilità interno e alla realizzazione del Patto di convergenza; le misure correttive delle leggi che comportano oneri superiori a quelli previsti; altre regolazioni meramente quantitative.

Le tabelle allegate alla legge di stabilità vengono ridefinite rispetto alla normativa previgente. In particolare, mentre le Tabelle A e B (che riportano gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti legislativi, rispettivamente di parte corrente e in conto capitale) restano invariate, viene ridefinito, invece, il contenuto della Tabella C escludendo da essa le spese destinate al funzionamento degli enti pubblici (che presentano natura obbligatoria), e che d'ora in poi saranno determinate dalla legge di bilancio. La Tabella D, invece, assorbe le "vecchie" tabelle D, E ed F relative alle spese in conto capitale. Essa riporta gli importi destinati al finanziamento delle leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni. Si modifica, infine, anche la Tabella E che, a differenza di quanto avveniva in passato, riporta ora le riduzioni delle autorizzazioni legislative relative alla sola spesa corrente.

Viene formalizzata la predisposizione in allegato al disegno di legge di stabilità di un prospetto riepilogativo degli effetti triennali sui saldi di finanza pubblica (saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto) derivanti dall'attuazione di ciascuna disposizione contenuta nella medesima legge. E' previsto inoltre che lo stesso prospetto venga aggiornato nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento in relazione alle modifiche approvate al disegno di legge durante la discussione parlamentare.

Al fine di rendere più immediato e trasparente il raccordo tra gli effetti della legge di stabilità sul bilancio dello Stato e sul conto economico delle amministrazioni pubbliche, è prevista, a corredo del disegno di legge di stabilità, la predisposizione di una apposita nota tecnica illustrativa. Tale nota espone i contenuti della manovra, gli effetti sui saldi di finanza pubblica articolati nei vari settori di intervento e i criteri utilizzati per la quantificazione degli stessi, assorbendo parte del contenuto della soppressa Relazione Previsionale e Programmatica. Essa contiene, altresì, le previsioni del conto economico delle amministrazioni pubbliche e del relativo conto di cassa, integrate con gli effetti della manovra per il triennio di riferimento.

La legge di stabilità, per la parte relativa alle spese sarà, di norma, articolata per missione e indicherà il programma cui le disposizioni si riferiscono. Ciò faciliterà l'individuazione degli effetti delle norme sulle diverse missioni che compongono il bilancio rendendo più immediata la percezione della variazione delle risorse disposta con la legge di stabilità rispetto al valore complessivo della spesa riferita ad una certa missione o ad un programma.

Nel Supplemento ordinario n.70/L alla Gazzetta Ufficiale, n. 302 del 30 dicembre 2015 - Serie generale, è stata pubblicata la legge 28 dicembre 2015, n. 208 , recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)”.